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CONCETTI DI PATRIMONIO CULTURALE

   La SICILIA, cui appartiene una parte significativa, o forse assai rilevante del patrimonio culturale italiano, si riconosce nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

   Nell’ambito regionale, però, l’applicazione del predetto Codice, necessita di qualche chiarimento alla luce di norme regionali.

   Il concetto di patrimonio culturale, termine introdotto all’articolo 1 del Codice che ingloba tanto i Beni Culturali, quanto i beni Paesaggistici, entrambi soggetti ad azione di tutela e di valorizzazione, seppure nel codice posti su piani diversi, debbono operare necessariamente insieme: entrambe le funzioni concorrono infatti a preservare la memoria della comunità nazionale e del territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

 -  Tutelare il patrimonio culturale significa creare le condizioni per la pubblica fruizione specie in Sicilia dove la forza dell’autonomia regionale provvede sia alla tutela che alla valorizzazione.

 -  Dal punto di vista oggettivo è stata estesa la tutela a nuove categorie di possibili Beni Culturali:

 -  Le cose mobili di interesse particolarmente importante per la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura.

 -  Le cose mobili e immobili di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche collettive o religiose.

 -  e pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.

 -  I siti minerari di interesse storico o etnoantropologico.

 -  Le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, abbiano carattere di rarità e pregio.

 -  Carte geografiche, spartiti musicali, foto ecc.

 -  Le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico o etnoantropologico.

 -  Le architetture rurali aventi interesse storico o etnoantropologico, quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale.

   Tutelare significa anche porre dei divieti che naturalmente riguardano quegli interventi che possono causare il danneggiamento o la distruzione dei beni, il loro utilizzo secondo modalità che mettano in pericolo la loro conservazione ovvero che siano incompatibili con il loro carattere storico e/o artistico.

    E’ inoltre vietato lo smembramento degli archivi.

   L’articolo 30 stabilisce per la prima volta, l’obbligo di conservare il patrimonio culturale da parte di tutti i soggetti cui appartengono i beni che lo compongono con possibilità di sostegno finanziario pubblico.

  

  

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