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Politiche del turismo,  dei beni culturali,  dell'ambiente  ed  economico - sociali

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sagre senza vincoli.

Ma aumentano le responsabilità del primo cittadino

 

Semplificazione delle misure di sicurezza per le sagre e le manifestazioni pubbliche con vincoli meno stringenti rispetto a quelli introdotti un anno fa

 

Semplificazione delle misure di sicurezza per le sagre e le manifestazioni pubbliche con vincoli meno stringenti rispetto a quelli introdotti un anno fa. Ora la palla passa ai sindaci che avranno più libertà di manovra nel valutare se una manifestazione presenta caratteristiche di rischio o meno. Saltano le valutazioni tabellari per l'analisi del rischio ma risulterà obbligatorio contare il numero esatto degli spettatori anche negli eventi rischiosi anche se a titolo gratuito.

 

Lo prevede la circolare del ministero dell'interno del 18 luglio 2018, contenente le nuove linee guida sul contenimento del rischio in manifestazioni con peculiari condizioni di criticità.

 

La precedente circolare del 28 luglio 2017 aveva introdotto una serie di prescrizioni molto complesse a tutela della sicurezza degli eventi in luoghi pubblici, a partire da una valutazione standardizzata dei rischi con la compilazione di una tabella con parametri molto rigidi e con prescrizioni severe in materia di antincendio e gestione dell'emergenza.

 

Le nuove linee guida contenute nella circolare del 18 luglio 2018 hanno l'obiettivo di introdurre una sensibile semplificazione procedurale per le manifestazioni pubbliche. La classificazione dei rischi correlati a un evento non deve più essere fatta mediante una valutazione tabellare, ma verificando le criticità connesse alla tipologia della manifestazione, alla conformazione del luogo e al numero e alle caratteristiche dei partecipanti.

 

Ed è esclusivamente agli eventi che presentano condizioni di particolare criticità che si applicano le nuove linee guida ministeriali, che abbandona la classificazione in base al livello di rischio (basso/medio/alto). Se, per motivi diversi dal safety, si rende necessario istituire percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, occorre che i varchi utilizzati come ingressi abbiano caratteristiche idonee ai fini dell'esodo in caso di emergenza oppure che il sistema di esodo sia completamente indipendente dai varchi d'ingresso.

 

La densità massima di affollamento è fissata pari a 2 persone al metro quadro, con un deflusso di 250 persone/modulo. I varchi di allontanamento non devono essere inferiore a tre e vanno collocati in posizione contrapposta. La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento non deve essere inferiore a 2,40 m. Cambiano le regole per la suddivisione della zona in settori. Sale a 10 mila persone la quota fino alla quale non è richiesta la separazione.

 

I settori devono essere distinti i tra di loro mediante l'interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza non inferiore a 5 metri e devono essere previsti attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m. Non è più richiesto il posizionamento di un estintore ogni 200 m.q.: le nuove linee guida prevedono soltanto un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, in posizioni controllate, mentre nell'area del palco possono essere aggiunti estintori carrellati. Soltanto per le manifestazioni dinamiche in spazi limitati è imposta la disponibilità di un estintore ogni 100 m.q.

 

Il servizio di vigilanza antincendio è imposta solo nel caso in cui l'affluenza prevista sia di oltre 20 mila persone. Per la gestione delle emergenze deve essere contemplato un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza. Inoltre si dovrà prevedere, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione. Per l'assistenza all'esodo, l'instradamento e il monitoraggio dell'evento, l'organizzatore della manifestazione deve avvalersi di operatori di sicurezza, che possono essere soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile riconosciute oppure il personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili urbani, ai vigili del fuoco, al servizio sanitario, per i quali sia stata attestata l'idoneità psicofisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia. Per la lotta all'incendio, vanno impiegati addetti, formati con corsi di livello C (rischio alto) ai sensi del dm 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 609/96.

  

 
 
 
 
 
 
 
 

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